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Ravvedimento Operoso
anno 2011

Calcolo

Importo da Versare , €uro
Data scadenza Versamento / / (gg/mm/aaaa)
Effettuo il Versamento in data / / (gg/mm/aaaa)

Modello Ravvedimento

Istruzioni

L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001 e successivo D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n.2, e dell'art. 1 comma 20 della Legge Finanziaria del 2011, trova applicazione anche in materia di I.C.I. e ICP. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" dal 1 febbraio 2011:

  • Sanzioni pari ad 1/10 del minimo previsto, quindi 3,00% dell'importo non versato, a condizione che il ravvedimento avvenga entro 30 gg dalla scadenza del termine previsto (ravvedimento " breve ").
  • Sanzione pari ad 1/8 del minimo previsto, quindi 3,75% dell'importo non versato, se la regolarizzazione avviene dopo 30 gg, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno dell'infrazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione, entro un anno dalla omissione o dall'errore.
  • OMISSIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, CON REGOLARIZZAZIONE ENTRO 90 GG.
    Sanzione pari ad 1/10 del minimo previsto, se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg dalla scadenza del termine. Quindi essendo la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 51,00, per cui la sanzione ridotta è del 10,00% con il minimo di € 5,00. Entro tale data deve essere presentata anche la dichiarazione con copia del versamento.
  • PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE
    Sanzione pari ad 1/8 del minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione infedele avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione minima prevista per infedele dichiarazione è pari al 50% dell'imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 6,25%. Entro tale data deve essere presentata anche la dichiarazione con copia del versamento.

Attenzione:
Per il Ravvedimeno ICP utilizzare il normale bollettino ICP indicando Codice Contribuente e Ravvadimento Operoso

Attenzione:
Per il ravvedimento ICI si può utilizzare il normale bollettino ICI o il modello F24.

BOLLETTINO I.C.I.
Nella compilazione del bollettino bisogna indicare le varie voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi. Infine ricordarsi di barrare il campo "RAVVEDIMENTO".

MODELLO F24

nella Compilazione del Modello bisogna indicare il Codice 3906 per gli Interessi e il Codice 3907 per le Sanzioni e ricordarsi di barrare il campo "RAVVEDIMENTO".

TASSI LEGALI ULTIMI ANNI

Misura Decorrenza Provvedimento
1,00 % dal 01/01/2010 al 31/12/2010
D.M. 04/12/2009
1,50 % dal 01/01/2011
D.M. 07/12/2010

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